Palazzo Silvani

Sunday, September 17, 2006

CORTE DEI CONTI SENTENZA NR 71 DEL31 GENNAIO 2005


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Giovanni D'ANTINO SETTEVENDEMMIE Presidente

dott. Massimo DE MARIA Consigliere

dott. ssa Chiara BERSANI Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n.28779/397/R del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale nei confronti di Z.T. e nei confronti di

- Ge.Ri.Co. s.p.a con sede in Mestre, via Torino n. 164, nella persona del legale rappresentate pro-tempore, e GEST LINE S.p.A., società incorporante la Ge.ri.co. S.p.A. nelle more del presente giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti A. Ermetes e G. Ivancich, el.te dom.ta in Bologna, via Zanardi 7, presso lo studio dell'avv.to G. Ventura;

- Cardine Banca s.p.a., e la S. Paolo IMI s.p.a. nella qualità di successore di detto Istituto, con sede in Bologna, via Farini 22, nella persona del legale rappresentate pro-tempore;

tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti A. Ermetes e G. Ivancich, ed el.te dom.ti in Bologna, via Zanardi 7, presso lo studio dell'avv.to G. Ventura;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti della causa;

Uditi, nella udienza pubblica del 7.7.2004, con l'assistenza del segretario, Dr.Maffei, il relatore Cons. Chiara Bersani, gli avv.ti Ermetes e Ivancich, ed il Pubblico Ministero nella persona del P.R. Ignazio Del Castillo.

Ritenuto in

FATTO

La locale Procura ha citato, rispettivamente in data 13.11.20021 (S.Paolo IMI) il 7.11.2002 (GERICO), ottobre 2002 i convenuti in epigrafe individuati per sentirli condannare in solido, in favore della Camera di Commercio di Bologna, al pagamento della somma di lire 61.402.592, pari a Euro 31.711,79, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giudizio, sulla scorta di una denunzia da parte della Camera di Commercio di Bologna riguardante asserite irregolarità nell'attività di riscossione dei tributi svolta dalla società concessionaria del servizio, irregolarità che impedivano alla amministrazione il discarico delle quote a carico del concessionario.

Lo svolgimento dell'istruttoria avviata dalla amministrazione, con l'utilizzazione anche dello strumento della delega alla Guardia di Finanza, avrebbe evidenziato infatti notevoli irregolarità nella attività di gestione del concessionario, consistenti principalmente nel fatto che le domande di discarico, in relazione a numerose quote, erano prive di documentazione di corredo ovvero sprovviste di documentazione sufficiente a provare l'inesigibilità dei crediti, o ancora, recanti sottoscrizioni non identificabili; talune verbalizzazioni, attestanti la irreperibilità di contribuenti morosi ovvero l'esito negativo di pignoramenti nei loro confronti, sarebbero state redatte in giornate in cui gli ufficiali di riscossione erano assenti dal servizio, oppure redatte in giornate di servizio, ma in numero eccessivamente elevato rispetto alle ore di lavoro. Le dichiarazioni rese da alcuni contribuenti - nei confronti dei quali taluni ufficiali di riscossione della Ge.Ri.Co. avevano elevato verbali di pignoramento negativo - avrebbero permesso poi di appurare che, al contrario di quanto attestato nei verbali stessi, nessun accesso sarebbe avvenuto presso detti contribuenti.

Per quanto riguarda, in particolare, sarebbero risultati, dalle relative verbalizzazioni, 58 accessi e relative verbalizzazioni di pignoramento o di irreperibilità effettuati in un giorno in cui la stessa era assente dal servizio per ferie o per sciopero o in una giornata festiva (il 16 agosto 2001 giorno di ferie, avrebbe effettuato 52 accessi; il 1 agosto 1994, ferie, avrebbe effettuato due accessi; il 26 settembre, sciopero, tre accessi).

E ancora, la Procura rileva un numero eccessivamente alto di accessi e relative verbalizzazioni effettuati in giorni in cui l'ufficiale poteva eseguire accessi al domicilio dei contribuenti per tutta la durata della prestazione lavorativa, che è di 7 ore e 30 minuti (52 accessi in vari Comuni il 16 agosto 1991,; 131 accessi in vari Comuni il 18 marzo 1992; 41 accessi in vari Comuni il 18 maggio 1992; 34 accessi in vari Comuni il 22 aprile 1993; 27 accessi in vari Comuni il 27 aprile 1993; 29 accessi in vari Comuni il 14 maggio 1993; 24 accessi in vari Comuni il 28 dicembre 1993; 37 il 30 dicembre 1993, 49 il 31 dicembre stesso; 71 accessi il 18 marzo 1994 in vari Comuni; 282 il maggio 1994 e 55 il 18 agosto, e 69 il 18 ottobre 1994, sempre in vari Comuni). La attività documentata non sarebbe credibile ove si consideri che, secondo quanto dichiarato dalla collega Patrizia Serra alla Polizia Giudiziaria, il numero dei sopralluoghi che era materialmente possibile effettuare nell'arco di una giornata….”andava da un minimo di 7 ad un massimo di 10/12, anche se la verbalizzazione, per motivi tecnici, avveniva in tempi diversi dal sopralluogo”, e che quindi l'attività documentata risulta non credibile soprattutto se riferita ad accessi effettuati in Comuni diversi, per i quali va considerato anche il tempo materiale occorrente per gli spostamenti.

Per i fatti sopraesposti, la Procura Regionale ha indirizzato la citazione anche all'ufficiale di riscossione, previo invito a dedurre, contestando di aver dato anch'ella causa a un danno erariale, per non aver svolto regolare attività di riscossione.

Inviti a dedurre e successivo atto di citazione sono stati notificati nei termini anche all'attuale concessionario per la riscossione GE.RI.CO. S.p.A., nonché al vecchio concessionario CARISBO, individuato in un primo momento nella Cassa di Risparmio di Bologna.

Essendosi poi appurato che il precedente concessionario CARISBO era stato incardinato, per effetto di cessione del ramo d'azienda esattoriale, nel gruppo CARDINE s.p.a., e che l'esistente Cassa di Risparmio di Bologna (CARISBO), nonostante l'identità della denominazione, non risultava essere il vecchio concessionario della riscossione, gli atti introduttivi del giudizio, ed il previo invito a dedurre, sono stati notificati anche alla società CARDINE s.p.a., da cui l'attuale concessionario ha acquisito la concessione per effetto di cessione del ramo d'azienda dal 1.1.2001;e alla S. Paolo Imi s.p.a., società incorporante la CARDINE per atto del maggio 2002.

Negli inviti a fornire deduzioni si contestava che, dalle asserite irregolarità riconducibili alla attività dell'ufficiale di riscossione convenuto, sarebbe derivato un preteso danno di lire 61.624.777, pari a Euro 31.826,54, in dipendenza del mancato svolgimento dell'attività di riscossione dei tributi cui si riferivano i verbali sopra menzionati, analiticamente indicati in una tabella contenuta nell'invito stesso. Le deduzioni fornite non sono state ritenute sufficienti a consentire l'archiviazione della vertenza, ma a seguito di ulteriori controlli la Procura ha determinato definitivamente la quantificazione del danno in citazione nella minor somma di lire 61.402.592, pari a euro 31.711,79 oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giudizio, decurtando dall'importo indicato inizialmente l'importo delle procedure esecutive non espletate, ma recuperati comunque dall'ente impositore, o relativi ai contribuenti che hanno cessato l'attività prima dell'anno di riferimento del tributo iscritto a ruolo, o contribuenti dichiarati falliti per i quali è stata dimostrata la condizione prevista dall'art. 78 del dpr n. 43/1988.

Nell'atto introduttivo del presente giudizio l'Organo citante, dopo aver illustrato la disciplina della riscossione dei tributi e l'organizzazione del servizio di riscossione coattiva del concessionario di Bologna, sostiene che i termini di espletamento e l'onerosità della procedura di riscossione coattiva, che prevede in caso di esecuzione infruttuosa il rimborso al concessionario del 50% delle spese di esecuzione, hanno indotto il concessionario della riscossione dei tributi della Provincia di Bologna ad organizzare il servizio di riscossione coattiva non tanto per pervenire ad un'effettiva riscossione dei tributi, quanto per costituire una documentazione cartacea che potesse, ad un esame superficiale, apparire probatoria di una intensa attività di riscossione, attività che in realtà non sarebbe stata effettuata. In questo contesto si inserisce l'attività di riscossione posta in essere dagli ufficiali della riscossione, ivi compreso l'odierno convenuto, il quale, con la formazione della predetta documentazione avrebbe materialmente determinato il danno, quantificabile in relazione ai tributi non ricossi per ciascuna procedura irregolare.

A riprova di quanto addebitato la Procura cita in particolare le dichiarazioni rese dagli ufficiali della riscossione nel corso degli interrogatori nel procedimento penale aperto presso la Procura di Bologna n. 20567/2000, dichiarazioni che facevano riferimento ad atti organizzativi del concessionario - ai quali gli agenti stessi erano dunque tenuti ad adeguarsi - tesi a predisporre i mezzi per il meccanismo artificioso di cui sopra, tra i quali la emanazione di ordini di servizio agli addetti ai turni di servizio interno, per effetto dei quali quelli erano tenuti a svolgere la attività di verbalizzazione degli altri colleghi; o la previsione di due diverse procedure per la assegnazione degli avvisi di mora, una ordinaria riguardante tutti gli avvisi di mora per i quali si doveva procedere regolarmente, e l'altra straordinaria nella quale si consegnavano pacchi interi di avvisi di mora per i quali l'unica incombenza era quella di redigere i verbali a tavolino ed effettuare la trascrizione a cronologico; o la consegna dei verbali già compilati agli agenti della riscossione, i quali si dovevano limitare a firmarli.

I convenuti si sono costituiti con il patrocinio degli Avv. Augusto Ermetes e Gianfranco Ivancich con separate memorie di costituzione ripercorrenti, peraltro, identiche linee difensive.

Nei temi di difesa della Sanpaolo IMI S.p.A., successore della CARDINE BANCA S.p.A., viene pregiudizialmente eccepito il difetto assoluto di giurisdizione in quanto l'azione della Procura Regionale inciderebbe, senza legittimazione alla relativa iniziativa processuale, nel rapporto tra il Concessionario della riscossione e Amministrazione Finanziaria concedente, rapporto non ancora concluso, invadendo quindi la sfera di quest'ultima. L'azione giurisdizionale promossa, afferma la convenuta, si pone formalmente come azione di risarcimento del danno, volta a far conseguire all'ente impositore Camera di Commercio di Bologna il ristoro di un asserito pregiudizio riconducibile a pretese irregolarità di svolgimento del servizio di riscossione dei tributi camerali, ma identificando con un “ferreo automatismo” il danno nella sommatoria degli importi relativi a ciascuna procedura irregolare, nella sua sostanza non sarebbe una reale azione di risarcimento del danno, ma una azione volta a sollecitare l'applicazione surrettizia di una vera e propria sanzione a carico del concessionario.

Rileva la difesa della Cardine s.p.a. (ora S. Paolo Imi), infatti, che la posizione della amministrazione nell'ambito del contratto pubblico di concessione è affidata dal legislatore ad un inderogabile procedimento previsto dalla legislazione speciale (D.P.R. 28 gennaio 1998 n. 43 tuttora applicabile alle situazioni pendenti per effetto del rinvio di cui all'art. 59 del (nuovo) D. Lgs. 12 aprile 1999 n. 112), che prevede l'emanazione di provvedimenti di carattere sanzionatorio a fronte di irregolare attività di gestione da svolgersi nell'ambito dello specifico potere dell'amministrazione finanziaria procedente, e che non si può in alcun modo spostare verso altri poteri dello Stato, compreso quello giudiziario.

In particolare, in ipotesi di irregolarità da inosservanza rapportabile al concessionario delle norme sulla riscossione coattiva, comprese quelle relative alla corretta redazione dei verbali di pignoramento, salvo che non si possa eccepire l'esimente che l'irregolarità non ha influito sull'esito della procedura (cfr. art. 82, primo co., lett. b, D.P.R. n. 43/1988), si approda ai provvedimenti di diniego del rimborso delle quote di imposta anticipate in ottemperanza all'obbligo del non riscosso come riscosso e dichiarate inesigibili, ovvero di diniego del discarico di quelle (come nella fattispecie) dichiarate inesigibili, ma non anticipate in assenza di obbligo; mancato discarico comportante l'obbligo del concessionario di refusione dell'importo relativo all'Amministrazione finanziaria o ai diversi Enti impositori.

In conclusione, per la difesa dei convenuti la azione della Procura non potrebbe invadere il campo dell'esercizio dei poteri di autotutela della amministrazione.

Sulla base delle suddette considerazioni, poi, si deduce come logico corollario l'assenza di danno erariale, visto che le istanze di discarico di quote inesigibili non sono state accolte ed il relativo provvedimento, impugnato innanzi a questa Sezione, è oggetto di apposito giudizio ad istanza di parte, ai sensi degli artt. 52 ss. del RD n. 1038 del 1933. In altri termini, nell'attività di riscossione dei tributi il danno si verifica, nell'ipotesi di tributi con obbligo del non riscosso come riscosso, allorché da parte dell'Amministrazione si sia proceduto al rimborso delle quote anticipate dall'esattore e, nell'ipotesi dei tributo con obbligo del solo riscosso, allorché l'Amministrazione accordi al concessionario il discarico delle quote dichiarate inesigibili. Se, come nella specie, vi è il diniego di discarico, nessun danno si verificherebbe in capo all'Ente impositore in quanto al proprio diritto di credito nei confronti del contribuente si sostituisce un diritto di credito dello stesso Ente impositore, di valore identico al primo, nei confronti del concessionario, diritto che sarebbe di pronta realizzazione attraverso l'esercizio delle facoltà attribuite all'Amministrazione dalle norme di cui al d.P.R. n. 43 del 1988. Se ne conclude per la inesistenza dl danno e per il difetto di legittimazione attiva del Procuratore, per difetto di interesse ad agire.

Si sostiene, ancora in via pregiudiziale, la carenza di legittimazione passiva della S.p.A. Sanpaolo IMI in quanto la stessa ha incorporato la CARDINE BANCA S.p.A., che a sua volta aveva incorporato la Cassa di Risparmio di Bologna, dopo i fatti di causa, che si collocano nei mesi di agosto e ottobre 1994 e tale incorporazione equivale alla successione a titolo universale corrispondente alla successione “mortis causa”, per cui nessuna responsabilità può esser traslata in capo all'incorporante.

Viene poi rilevata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per “factum principis” invocando la applicazione dell'art. 4 comma 2 undecies del decreto legge n. 209 del 24 settembre 2002, convertito nella legge n. 265 del 22 novembre 2002, che ha aggiunto altri tre commi all'art.36 del decreto legislativo 25.2.1999 n. 46 e ha previsto l'annullamento da parte dell'ente creditore dei ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 1994, e non riscossi, come da domande di discarico tempestivamente presentate anteriormente alla data del 31 dicembre 2001. I ruoli contestati rientrerebbero perfettamente in tale previsione, e ciò comporterebbe l'assoluta irrilevanza di attività di recupero, compiuta o meno dal concessionario e dai suoi dipendenti, non solo ai fini del diritto del primo al discarico, ma anche per qualsiasi titolo risarcitorio, a torto o a ragione fatto valere dal Procuratore Regionale.

Ancora, dalle memorie difensive si rileva, in via pregiudiziale di merito, l'eccezione dell'intervenuta prescrizione dell'azione del Procuratore Regionale ai sensi del d.l. n. 543 del 1996 convertito nella legge n. 639 del medesimo anno, in quanto la decorrenza della prescrizione decorrerebbe dalla commissione del fatto e la serie di asserite irregolarità oggetto di contestazione risultano essere state poste in essere nel lasso di tempo fra il 1990 ed il 1994.

Nel merito, la difesa della società convenuta afferma poi l'infondatezza della citazione alla luce delle contestazioni sollevate all'agente della riscossione, qui convenuto, che è stato assolto dall'imputazione avanti al Tribunale penale di Bologna di aver attestato falsamente di aver posto in essere la procedura di irreperibilità del contribuente o che l'esecuzione sui beni del medesimo era stata infruttuosa, e con l'ampia formula della insussistenza del fatto.

La difesa sottolinea poi la totale carenza di prova della sussistenza dei fatti imputati agli agenti della riscossione, il cui comportamento è attestato in verbali, atti fidefacenti poichè promananti da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, per i quali non è stata proposta l'azione di falso; si richiama in proposito la sentenza n. 357 del 12 luglio 202 depositata il 15 ottobre 202 della Sezione Prima giurisdizionale centrale d'appello.

Ed infine, l'inesistenza di un nesso di causalità tra gli asseriti illeciti ed il danno lamentato in relazione a talune posizioni riferite a contribuenti dichiarati falliti prima dei fatti di causa, nonché la totale carenza di prova della sussistenza del nesso di causalità fra gli ulteriori fatti lamentati dalla Procura regionale ed il danno di cui è causa, essendo stato altresì introdotta dal Procuratore Regionale un'inammissibile inversione dell'onere della prova con il richiedere che il concessionario dimostri che l'irregolarità contestata non ha influito sull'esito della procedura esecutiva.

Le conclusioni rassegnate, che riepilogano esattamente le censure formulate, si sostanziano nelle seguenti richieste: in via pregiudiziale di rito, la declaratoria del difetto assoluto di giurisdizione rispetto alla domanda introduttiva del giudizio; in via preliminare di merito, la declaratoria della carenza della legittimazione passiva del Procuratore Regionale per carenza di interesse e della carenza di legittimazione passiva della Sanpaolo IMI S.p.A.; in via preliminare di merito, la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere e di intervenuta prescrizione dell'azione accusatoria; nel merito, il rigetto della domanda formulata dalla Procura Regionale perché infondata o comunque non provata.

Alle difese formulate in favore della Sanpaolo IMI S.p.A. si soprappongono esattamente quelle predisposte per la GERICO S.p.A., mentre quelle relative al convenuto agente della riscossione introducono la ulteriore questione del difetto di giurisdizione della Corte dei Conti a giudicare sulla domanda proposta nei confronti degli ufficiali di riscossione, in quanto gli stessi non operano funzionalmente nell'interesse dell'Ente concedente rispetto al quale non vengono ad essere legati da rapporto di servizio, essendo affidatari di un'attività disciplinata sì da norme di diritto pubblico, ma svolte nell'ambito di un rapporto di servizio a natura esclusivamente privatistica con il concessionario, al quale imputano totalmente gli effetti della propria condotta, citandosi in proposito pregressa giurisprudenza della Sezione giurisdizionale per il Veneto (nn. 72 e 485 del 2002).

All'udienza del 2.7.2003, presente l'Avv.Ermetes, il giudizio è stato rinviato al 3.12.2003, per permettere alle parti di prendere visione della documentazione depositata dal procuratore in udienza, e a quell'udienza, presenti l'Avv.Ventura, per delega dell'Avv.Ermetes, è stata dichiarata l'interruzione del giudizio avendo la convenuta GE.RI.CO. notificato alle parti in causa l'evento interruttivo della avvenuta fusione per incorporazione della stessa GE.RI.CO. nella società ESABAN S.p.A. a decorrere dal 1.10.2003, che dalla stessa data ha assunto la denominazione di GEST Line S.p.A.

Nella pubblica udienza del giorno 7.7.2004, a seguito di tempestiva istanza di riassunzione, le parti, tutte presenti, hanno sostanzialmente ripercorso ed illustrato le proprie posizioni processuali così come sopra descritte; il dibattimento si è svolto con trattazione unica di più controversie - fra le quali la presente - aventi il medesimo oggetto. In particolare, l'Avv.Ivanchic ha richiamato l'attenzione sulla eccezione di mancanza assoluta del danno per la presenza di provvedimenti di diniego di discarico delle quote richieste dal concessionario come inesigibili; l'Avv. Ermetes, sulla eccezione di difetto di legittimazione del Procuratore Regionale, che non può attraverso l'esercizio del potere di azione di responsabilità contabile valicare il potere di autotutela della amministrazione; la eccezione di prescrizione, che coprirebbe i fatti contestati all'agente della riscossione convenuto, risalenti al 1992, 1993 e 1994, e dunque ampiamente prescritti poiché l'art. 1 comma 2 della legge 1.1.1994 n. 20 àncora il termine prescrizionale al momento nel quale si è verificato il fatto, e non l'evento dannoso.

Il Procuratore Regionale ha controbattuto alle richiamate eccezioni, precisando:

- Ai fini del computo del termine prescrizionale il dies a quo è da individuarsi dal momento in cui cessa la possibilità di escutere il tributo dal contribuente, e dunque dallo scadere del termine decennale di prescrizione del tributo stesso, e dunque non è ancora maturato.

- Il danno si palesa certo ed attuale già al momento della mancata esazione del tributo stesso alla scadenza, indipendentemente dall'eventuale definizione dei rapporti tra amministrazione e concessionario, e cioè dall'esito della azione di recupero del tributo non riscosso dal concessionario, e costituente oggetto della obbligazione del concessionario inadempiente verso la amministrazione. Infatti, attesa la avvenuta prescrizione dei tributi (che infatti, riferiti a ruoli anteriori all'anno 1994, sono ormai prescritti, scaduto oggi il termine decennale decorrente dal momento in cui i ruoli stessi sono divenuti esecutivi, secondo quanto correntemente affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione), la amministrazione ha perso il diritto ad esigere il tributo dal contribuente, e ciò è fatto certo ed attuale, causativo di danno indipendentemente dall'esito dei giudizi che possono essere intentati dalla amministrazione stessa contro il concessionario, e dalle variabili che possono incidere su di essi. E tale conclusione non può mutare neanche in considerazione delle sentenze di questa Corte 1214/03/IP e n. 1668/04/IP, nella quale si è accertata la illegittimità delle richieste di discarico avanzate dalla GERICO per i tributi de quibus, e conseguenzialmente si è accertato l'obbligo del concessionario di provvedere al rimborso delle quote non discaricate. Infatti, le due azioni, e anche i due giudizi che le concretano avanti alla Corte dei Conti, presentano una diversità sostanziale, che in sé esclude la carenza di legittimazione attiva del Procuratore, in quanto il giudizio sulla impugnativa dei decreti di diniego di discarico è relativo esclusivamente ai rapporti tra il concessionario e la amministrazione, e concernente solo l'ammontare dei tributi dovuti e non riscossi, mentre l'azione di responsabilità riguarda complessivamente il danno prodotto dalla illegittima attività di riscossione del concessionario e dei suoi esattori, in relazione non a procedure irregolari ma ad attività concretante ipotesi di condotta dolosa o gravemente colposa, e causativa di danno. La pendenza della procedura di recupero delle somme illegittimamente erogate non costituisce poi di certo una causa esimente di responsabilità (SSRR n. 532 del 26/3/1987), e che solo la prova dell'avvenuto pagamento delle quote di imposta comprese anche nelle citate sentenze potrebbe legittimare la riduzione della richiesta di condanna chiesta dai convenuti.

- A fronte di tale mancata esazione l'amministrazione rimane privata del diritto alla esazione del tributo, scaduto e prescritto nei confronti del contribuente, che rappresenta un danno per il quale non è permesso escludere l'azione risarcitoria, e che anzi ne costituisce il contenuto;

- Ai fini della determinazione e sussistenza di tale danno, da ritardata o mancata esazione del tributo, non ha rilevanza l'individuare quali verbali siano stati regolari e quali non, in primis poiché ai sensi dell'art.82 del D.P.R. n.43/88 è la irregolarità della procedura di riscossione che legittima il diniego di discarico, e la irregolarità nelle procedure è provato fosse sistematica, ed in secondo luogo perché non vi è identità tra la fattispecie, che si assumono generatrici di danno erariale, con quelle oggetto di diniego di discarico e conseguente ricorso avverso il relativo provvedimento;

- Sempre in relazione al danno, nella somma addebitata in citazione non sono comprese le quote di tributi effettivamente dichiarati inesigibili, o effettivamente poi recuperati dalla amministrazione.

La causa è stata, all'esito della pubblica udienza, trattenuta in decisione.

DIRITTO

I. In via preliminare vanno esaminate le questioni attinenti la sussistenza o meno della giurisdizione di questa Corte nei confronti dei soggetti e per i fatti di questo giudizio.

I.a) Non vi è dubbio, in primo luogo, circa la sussistenza della giurisdizione di questo giudice nei confronti dell'agente della riscossione qui convenuto, nella sua qualità di pubblico ufficiale da lui rivestita al momento dell'esercizio delle sue funzioni per conto del concessionario della riscossione. Da un lato non è in minimo dubbio, infatti, che il rapporto intercorrente tra l'Amministrazione concedente e la società concessionaria si inserisce nell'ambito della disciplina della concessione del servizio di riscossione dei tributi, servizio regolato, all'epoca dei fatti per cui è controversia, dalle disposizioni di cui al d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43 (“Istituzione del Servizio di Riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1 , comma 1, della legge 4 ottobre 1986 n. 657”, poi sostituito ed abrogato dal d.lgs. 13.4.1999 n. 112 entrato in vigore il 1° luglio 1999), e che può essere svolto anche da società per azioni con particolari requisiti (art. 31, comma I, lett. C d.p.r. n. 43/1988 e art. 2, comma II, d. lgs. n. 112/1999, cit.); non può neanche revocarsi in dubbio che tale servizio, così come normativamente inquadrato e definito, si inserisce a pieno titolo nella nozione di pubblica funzione. Dall'altro lato, la qualifica di pubblico ufficiale, secondo l'attuale formulazione dell'art. 357 c.p., va riconosciuta a tutti i soggetti che, dipendenti pubblici o privati, possono e debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della p.a. ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 7 luglio 1997, n.7972, “ex multis”). Il rapporto tributario ha natura eminentemente pubblica, sia nella fase della imposizione sia in quella della riscossione, essendo le due fasi momenti distinti di un'unica funzione, diretta alla attuazione della potestà di finanza per il raggiungimento delle predette finalità di interesse pubblico dello Stato o degli altri enti pubblici impositori, e costituendo, anzi, la fase della riscossione il momento finale, nel quale con maggiore evidenza si manifesta l'atto di imperio. La natura pubblicistica del rapporto tributario non muta anche quando, come nel caso di specie, la esazione del tributo viene dall'ente impositore delegata al privato, il quale, in virtù della funzione attribuitagli, acquista la qualità di pubblico ufficiale.

Il convenuto agente, anche se dipendente privato, esercitava, per quanto attiene le contestazioni a lui rivolte, non ruoli mansionali di rilevanza meramente privatistica, ma i poteri in cui si concreta il “ munus” del pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p., ovvero sia la predetta potestà autoritativa che quella certificativa, potestà derivante dalla convenzione di concessione ed esercitata tramite un meccanismo di immedesimazione organica, dato che la persona giuridica agisce per mezzo delle persone fisiche inserite nel proprio organigramma.

Il concessionario, ed il suo dipendente addetto agli atti di riscossione - che è anch'egli, si ripete, pubblico ufficiale - svolge un'opera diretta all'acquisizione ed alla custodia di "pecunia pubblica", versata al concessionario in regime di sorveglianza ed insuscettibile di una destinazione diversa da quella pubblicistica, per utilizzare terminologia mutuata dalla sentenza Cass. pen. n.1631\96. Ed autorevolmente la Suprema Corte - sempre nella decisione di cui sopra - ha escluso che le somme acquisite od acquisende nell'attività di riscossione, anche nel caso di somme di spettanza della società relative ad oneri fiscali già assolti in virtù del correlativo obbligo dell'esattore del "non riscosso come riscosso", possano essere sottratte all'anzidetta natura di "pubblica pecunia" in quanto denaro proveniente dagli obbligati tributari, ed ha parimenti escluso che lo stesso denaro non appartenga all'ente impositore sino a quando il concessionario non lo trasferisca al soggetto pubblico.

Peraltro, con uguale autorevolezza del Giudice di legittimità la Corte dei Conti ha già avuto modo di affermare la sussistenza della propria giurisdizione nei confronti degli ufficiali della riscossione argomentando a suffragio di detto indirizzo con la considerazione che, pur essendo organicamente alle dipendenze dell'istituto di credito concessionario, questi operano funzionalmente nell'interesse dell'ente pubblico concedente rispetto al quale vengono ad essere legati da rapporto di servizio, essendo affidatari di un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico ed esercitando poteri autoritativi propri della p.a. (C.Conti reg. Toscana, sez. giurisd., 12 maggio 2000, n. 833).

I.b) Priva di fondamento è anche l'eccezione di carenza di giurisdizione nei confronti della azione del Procuratore Regionale, che essendo definita nella sua causa pretendi dalla irregolare documentazione della procedura di riscossione, e nel suo petitum dall'intero tributo iscritto, in sostanza presenterebbe connotati identici alla azione, riservata alla autotutela della amministrazione dalle norme speciali che regolano il suo rapporto con il concessionario (art.83, comma 2, e art. 85 comma 1, nonché art. 90 commi 1 e 2del D.P.R. 28.1.1988 n. 43), e destinata a sfociare eventualmente , dopo la contestazione in via amministrativa dei titoli di debito e credito , e la emanazione di decreti di diniego di discarico delle quote di tributi dichiarati inesigibili, nel giudizio avanti alla Corte dei Conti avverso i decreti di diniego stessi (ai sensi, si ripete, degli artt. 52 ss. RD n. 1038 del 1933), giudizio che rimarrebbe assorbente ed esaustivo degli interessi pubblici finanziari relativi al contenuto del rapporto di concessione.

Sulla questione, una prima considerazione sorge all'esito di una piana e palmare rilevazione, ovvero che, se un'azione deve essere individuata attraverso il combinarsi di “ causa petendi” e “petitum” nel loro profilo sostanziale, l'attuale “actio” esercitata dal Procuratore rientra perfettamente nei tratti specifici dell'azione di responsabilità, in ragione della natura pubblica o assimilata del soggetto convenuto e del danno allegato (che ne è la vera causa petendi, assieme al comportamento illecito che lo ha causato).

L'eventuale coesistente giudizio, avverso i provvedimenti che ammettono o meno il discarico di quote inesigibili, quando il danno da illecito sia in sostanza riconducibile alla medesima vicenda, va risolto alla stregua dei principi generali applicabili nell'ipotesi in cui uno stesso fatto sia sussumibile sotto più norme che legittimano diverse azioni. Non si ravvede, nel parallelismo di possibilità giudiziarie che mostra la presente fattispecie, una situazione di specialità, per cui un'azione ne escluderebbe un'altra in ragione del principio secondo cui questa rientra, con caratteri ulteriori e specificanti, nel genere dell'altra, né la prospettiva di un'alternatività di iniziativa processuale, per cui le due azioni sono in astratto proponibili ma una volta sceltane una è inibita la seconda. Ancora, non vi è alcuna prescrizione specifica che, “de iure”, imponga - senza che se ne possa indurre un principio generale - l'assorbimento di un giudizio nell'altro. In realtà si verte, qui, nella possibilità di un cumulo di pretese e posizioni giuridiche, legittimate da differenti norme, e tutelate da due diverse azioni, in cui il bene della vita cui si aspira non è poi cumulabile poiché i due sistemi normativi non tendono sostanzialmente a fini estranei tra loro. Mutuando un'esemplificazione tratta dal diritto civile, la situazione prospettata è simile a quella che si presenta quando una stessa vicenda di vita renda possibili due azioni, una di carattere contrattuale e l'altra extracontrattuale (l'analogia con ciò di cui si discute può essere reso più evidente dalla considerazione che il rapporto di concessione, dal quale sorge il giudizio ad istanza di parte per il discarico di quote inesigibili presenta profili, “mutatis mutandis” e tenuto conto della valenza pubblicistica della questione, di vicinanza con una controversia contrattuale, mentre il giudizio di responsabilità amministrativa mostra contiguità con un illecito extracontrattuale), ma il risultato eventualmente raggiunto, per un principio di “ ne bis in idem” sostanziale, non può essere cumulato. E, allora, si possono presentare problematiche di carenza di interesse, di riduzione del danno contestato, a seconda delle scansioni temporali con cui procedono i due giudizi, ma è errato inquadrare la vicenda in termini di sussistenza o meno di giurisdizione.

II. Tanto premesso sotto l'aspetto della potestà di “ius dicere” di questa Corte, deve ora essere valutata la questione della legittimazione passiva della S.Paolo Imi, società incorporante la Cardine S.p.a., concessionario all'epoca dei fatti in discussione, la quale ha affermato la necessità di una propria estromissione dal presente processo. E la questione tocca ed è stata proposta anche dalla Gerico. Le illustrate richieste ed eccezioni vanno respinte, in quanto non si ravvedono elementi ostativi in tema di legittimazione passiva “ ad iudicium”; non per la Cardine, la quale era concessionario della riscossione all'epoca degli esposti fatti e dei quali deve rispondere agli addebiti formulatile contro, con prospettazione globale dell'illecito, stante la natura “ personale” del giudizio di responsabilità amministrativa; ma neanche per la Gerico, poiché, per aspetti del rapporto intercorrente tra questi due soggetti (aspetti di successione nei diritti, questioni attinenti il passaggio dei debiti in ipotesi di cessione di ramo di azienda) per la Gerico, se non il profilo sanzionatorio, dell'istituto della responsabilità amministrativa potrebbe essere fatto valere il profilo risarcitorio, e la stessa, in quanto succeduta nella posizione contrattuale ed “in universum ius”, per quanto attiene al ramo aziendale inerente il rapporto di concessione, potrebbe essere chiamata a rispondere del debito derivante da un'eventuale sentenza di condanna, fatte salve le questioni legate al passaggio di poste debitorie fra una società cedente e la cessionaria, e la valenza della sussistenza di dette poste nei libri contabili obbligatori.

III. Va ora esaminata l'eccezione di cessazione della materia del contendere per “ factum principis”, a seguito della sopravvenuta legge 22.11.2002 n. 265, di conversione del decreto-legge 24.9.2002 n. 209, con la quale sono stati aggiunti, all'art. 36 del decreto legislativo 26.2.1999 n. 46, dopo il comma 10, i seguenti tre commi:

“10-bis. Entro il 31 dicembre 2002, l'ente creditore procede automaticamente all'annullamento dei ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi, a condizione che, alla data del 31 dicembre 2001:

a) le somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto di provvedimenti di sospensione;

b) non siano scaduti i termini di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione, da parte del concessionario, dalle domande di rimborso o di discarico delle quote iscritte nei predetti ruoli.

10-ter. A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al comma 10-bis, l'ente creditore rimborsa al concessionario le somme dallo stesso anticipate in adempimento dell'obbligo del non riscosso come riscosso.

10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter non devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato.”

Sostiene parte resistente che, superandosi nella specie la condizione ostativa di cui alla lettera b), l'annullamento previsto dal legislatore, da parte dell'ente creditore dei ruoli, quali quelli di specie, resi esecutivi prima del 31 dicembre 1994, e non riscossi, come da domande di discarico tempestivamente presentate anteriormente alla data del 31 dicembre 2001, comporta l'assoluta irrilevanza di tutta l'attività di recupero, compiuta o meno dal Concessionario del carico e dai suoi dipendenti, ai fini del diritto del primo al discarico, ormai previsto per legge.

Il Procuratore Regionale, di contro, respinge tale tesi sulla scorta della considerazione che la norma sopravvenuta non è da interpretare come una sanatoria o un condono delle irregolarità delle attività di riscossione coattiva, che obbligherebbe l'ente impositore ad annullare comunque i ruoli pur non sussistendone le condizioni. Secondo il Pubblico Ministero, la norma è riferibile soltanto alle procedure esecutive che siano legittimamente in corso perché è ancora “in itinere” una procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria).

Questo Collegio ritiene di non discostarsi dalla interpretazione già data alla norma nella sentenza di questa Corte n. 1241 del 7.5.2003, pronunziata su fattispecie analoghe alla presente, e cioè che l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla ricorrente debba essere respinta per l'assorbente considerazione che, stante il principio di irretroattività della legge, la norma sopravvenuta non è idonea a determinare la cessazione della materia del contendere nel caso di specie.

Ciò in quanto le anzidette disposizioni di cui al citato art. 36, come modificato dalla menzionata legge n. 265 del 22.11.2002, possono essere applicate, ricorrendo tutte le necessarie condizioni, solo a situazioni che siano ancora pendenti e non definite in sede amministrativa alla data di entrata in vigore della norma stessa, e dunque non nella fattispecie, nella quale erano già stati emessi dall'Amministrazione finanziaria, nei confronti del Concessionario del Servizio Riscossione Tributi della Provincia di Bologna (all'epoca Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A.), formali provvedimenti di diniego di discarico ai sensi e per gli effetti degli artt. 82 e 83 del D.P.R. 28.1.1988 n. 43, atti divenuti definitivi con il provvedimento di rigetto del relativo ricorso gerarchico impugnato poi in sede giurisdizionale.

IV. Quanto alla questione relativa al valore probatorio dei verbali degli Ufficiali di riscossione nel presente giudizio, in proposito il Collegio ha condiviso nella sentenza sopra più volte citata- come anche questo Giudicante condivide - l'orientamento già manifestato da altre Sezioni della Corte dei Conti (per tutte, v. la già citata Sezione giurisdizionale per il Veneto, n. 273/03 del 5.6/17.7.2002, Procuratore Regionale c/ Ge.Ri.Co. S.p.A. di Venezia-Mestre), nel senso cioè di poter ricondurre la presente fattispecie nell'ambito di vicende sostanzialmente analoghe sulle quali la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha già avuto occasione di affermare che il principio relativo alla forza probatoria degli atti pubblici non ha ragione di operare - e quindi non è necessaria la querela di falso - quando oggetto del giudizio è la responsabilità disciplinare del pubblico ufficiale autore dell'atto contenente una falsità ideologica o la responsabilità risarcitoria del soggetto cui si addebiti di aver confezionato un atto materialmente contraffatto (cfr. anche Cass. 10 gennaio 1967 n. 96 per analoga statuizione con riferimento al responsabile della contraffazione di un testamento). Perchè in questi casi - come pure nel caso di cui al presente giudizio - non si tende a rimuovere l'efficacia probatoria del documento, ma si controverte esclusivamente sulla responsabilità disciplinare o risarcitoria dell'autore della falsità, dovendo escludersi che appartenga all'ambito delle finalità dell'atto pubblico anche quella di influire sulla sfera giuridica personale del pubblico ufficiale autore dell'atto stesso, anche perchè ciò determinerebbe una situazione di incompatibilità non irrilevante ai fini della stessa validità dell'atto, ex art. 2701 cod. civ. (Cass. 22 giugno 2002 n. 9147).

Ritiene pertanto il Collegio che i verbali degli Ufficiali di riscossione non esprimano, nel presente giudizio, la pubblica fede che è loro propria e per contestare la quale vi sarebbe la necessità dello strumento della querela di falso.

V. Venendo ora ad esaminare l'eccezione di prescrizione, il Collegio rileva che la difesa dei convenuti ha evidenziato, ai fini della decorrenza del termine quinquennale stabilito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994, che il dies a quo per la decorrenza del termine vada individuato nell'epoca in cui ebbero a verificarsi le condotte degli ufficiali della riscossione.

Orbene, come peraltro già ritenuto nella sentenza n. 703 del 3 marzo 2003 di questa Sezione, nella responsabilità amministrativa il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il “fatto dannoso”; per individuare il momento di decorrenza di detto termine prescrizionale bisogna considerare che la relativa fattispecie di illecito si completa dopo l'avverarsi della sequenza condotta-evento dannoso, ed il “dies a quo”, allora, deve far riferimento a quest'ultimo, che si realizza al momento del depauperamento dell'amministrazione o dell'ente (v. anche Corte dei Conti - Sezione II, 19 ottobre 1998 n. 212/A.). Ed allora, in base al principio dell'effettività del danno, per cui è necessaria sempre la manifestazione dello stesso nella sua materialità, non essendo sufficiente una mera condotta attiva od omissiva astrattamente qualificabile come illecita, deve ritenersi che la fattispecie integrante, in astratto, un diritto al risarcimento può verificarsi solo a seguito delle richieste di definizione automatica delle domande di rimborso e discarico presentate dalla società concessionaria (v. Corte dei conti, sez. Veneto, n. 272 e 273 del 2003); rilevato che nella presente fattispecie le suddette richieste risalgono al 1998, se ne deve dedurre che il termine prescrizionale non è ancora decorso al momento della notifica della citazione ai convenuti e che la relativa eccezione va respinta perché infondata. Ma l'eccezione appare infondata anche a voler individuare il dies a quo nel momento della commissione del fatto, secondo la tesi della difesa, perchè le richieste di discarico costituiscono atto terminale della intera condotta irregolare del concessionario, che comprende sia gli atti organizzativi diretti o meno al personale, che gli atti esecutivi di carattere procedurale, che gli atti omissivi ed irregolari, che le richieste di discarico relative alle irregolari procedure svolte, e diretti ad ottenere un lucro dalla amministrazione. Pertanto, anche volendo accedere alla tesi della difesa, che la prescrizione matura dalla commissione del fatto, il fatto a cui il danno è riferito non è la realizzazione della singola procedura irregolare, ma della più ampia azione nella quale la procedura irregolare si inserisce, e dunque anche dell'ultima azione che la concreta - appunto, la presentazione da parte del concessionario delle domande di discarico. E tale criterio vale anche nei confronti dell'agente della riscossione, che era parte della organizzazione disposta dal concessionario e che conosceva bene le irregolarità deliberatamente e stabilmente perpetrate con e senza il suo ausilio. L'eccezione è pertanto comunque infondata.

VI. Risolte le eccezioni preliminari e pregiudiziali in rito ed in merito, e passando all'esame del merito della controversia, la questione rimane quella di individuare se in che misura sussistano gli elementi della responsabilità erariale per i convenuti.

VI a) Quanto al profilo soggettivo, si rileva che la questione presenta connotati diversi per le differenti posizioni del concessionario per la esazione dei tributi e per l'agente della riscossione.

La Procura addebita al concessionario la organizzazione volontaria e cosciente di un sistema di accertamento dei tributi assolutamente inadeguato ai fini suoi propri, nel quale invece la attività remunerativa era individuata dal concessionario non tanto nel predisporre, nel rispetto delle procedure esecutive e delle clausole della concessione, gli elementi sostanziali e documentali per ottenere l'utile del concessionario ed il rimborso delle spese per le procedure di esecuzione, ma ad avanzare sistematicamente alla amministrazione richieste di rimborso di tributi asseritamene inesigibili, sulla base di accertamenti e documentazione redatti sistematicamente “a tavolino”, cioè caratterizzati da tutte quelle irregolarità contestate nell'atto introduttivo e sopra richiamate.

La circostanza appare palese dagli atti del giudizio, dagli atti istruttori redatti dalla Guardia di Finanza, dalle dichiarazioni degli stessi agenti della riscossione convenuti nel presente ed in altri giudizi analoghi. E difatti, la circostanza non è stata neanche contestata dalla difesa delle società convenute, che si è limitata a sollevare l'eccezione (respinta da questo giudice appena sopra, al punto IV) di mancanza della prova dei fatti contestati in quanto coperti da certezza legale privilegiata, perché contenuti in verbali fidefacenti, ed impugnabili solo con querela di falso. La sussistenza delle irregolarità contestate appare dunque del tutto certa e non contestata, e a tale proposito non occorre che questo giudice accerti le singole irregolarità, procedura per procedura, ma solo che accerti, come in effetti è accertato, che l'irregolarità era assunta a sistema produttivo di lucro ai danni della amministrazione, nel disprezzo delle regole della convenzione di concessione e delle leggi disciplinanti la attività di esazione delle imposte. L'organizzazione della attività degli agenti della riscossione, e la predisposizione dei mezzi e dei modi per la documentazione della stessa, è senz'altro condotta riferibile al concessionario, e connotata da tali elementi di intenzionalità da assumere i connotati della attività dolosa

La Procura contesta invece all'agente della riscossione convenuto la materiale stesura di documentazione irregolare, ed il materiale espletamento di procedure irregolari. Osserva questo Collegio che se tale condotta non appare altrettanto riprovevole in termini di dolosa finalizzazione al lucro a danno della amministrazione, appare tuttavia largamente in contrasto con le norme che regolano la attività dei messi e degli agenti della riscossione, e dunque rimane caratterizzata da un profilo di colpa grave ai fini del presente giudizio di responsabilità amministrativa. Tale colpa non è esclusa dalla circostanza che l'agente fosse inserito quale dipendente nella organizzazione del concessionario, e che abbia realizzato le irregolarità dietro il suggerimento o la direttiva del concessionario. La gravità della colpa, sotto il profilo della colpa specifica, sussiste nondimeno, e ciò per la consapevolezza della violazione perpetrata, per la gravità della violazione stessa (e cioè per la notevole distanza della condotta trasgressiva dalla condotta prescritta dalla norma), e per la reiterazione a sistema delle irregolarità stesse. La minore capacità autodeterminativa dell'agente rispetto al concessionario, e le condizioni oggettive nelle quali egli, in qualità di lavoratore di azienda, si trovava ad operare, non possono influire sulla valutazione della gravità della condotta, ma solo semmai nella valutazione della sussistenza di quegli elementi che la giurisprudenza ritiene giustificativi per l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito.

VI b) Quanto al profilo oggettivo del danno, la questione è stata oggetto di ampia trattazione sia negli atti difensivi che nella trattazione orale in udienza.

Si osserva in via preliminare che nessun rilievo ha la circostanza, risultante dall'esito della istruttoria disposta su giudizi riguardanti altri agenti della riscossione coinvolti nei medesimi fatti ascritti al presente qui convenuto, che la amministrazione non abbia in realtà, nelle more del presente giudizio, concesso il discarico per tutte le domande presentate dal concessionario, e che sia stato accertato, con la citata sentenza n. 1668/04, l'obbligo dello stesso di versare alla amministrazione stessa i tributi non riscossi.

Si osserva in primis infatti che il punto della questione è che oggetto della azione delle Procura in questo giudizio non è il recupero delle poste di tributi non riscossi per le irregolarità del Concessionario, ma l'addebito a titolo di responsabilità erariale al Concessionario del danno arrecato alla amministrazione per effetto di una sua condotta dolosa o gravemente colposa, realizzata in violazione di norme di legge o dell'ordinamento. In primis si rileva che il danno contestato infatti non è stato individuato come la somma di ogni posta non riscossa, né come l'ammontare della sanzione di cui all'art. 82 D.P.R. 28.1.1988 n. 43, ma come il danno derivante alla amministrazione in dipendenza della cattiva attività di esazione, e riferito alla perdita del diritto di esigere il tributo stesso, e dunque solo commisurato, ai fini della quantificazione, ai tributi non riscossi.

Vale la pena osservare peraltro che a tale quantificazione la controparte non si è opposta contestando la regolarità delle procedure o di alcune dei esse (salva la eccezione sollevata in merito alla effettiva inesigibilità di alcuni crediti, relativi a contribuenti dichiarati falliti o effettivamente irreperibili, a seguito della quale la Procura ha modulato il danno imputato già nella fase delle deduzioni all'invito, detraendo l'importo corrispondente), ma solo opponendo eccezioni circa la attualità del danno, e la sua effettiva sussistenza, ritenendo che esse siano escluse perchè a fronte della perdita del tributo sussisterebbe il diritto della amministrazione a recuperare il tributo stesso dal concessionario, in virtù dell'art. art.83, comma 2, e art. 85 comma 1, nonché art. 90 commi 1 e 2 del D.P.R. 28.1.1988 n. 43, nonché art.. 52 ss. RD n. 1038 del 1933

Tuttavia, tale tesi non può essere accolta.

Infatti, a fronte della perdita del diritto ad esigere il tributo dal contraente, perdita che realizza un danno effettivo, concreto ed attuale, non può essere opposta, né sotto la forma di un difetto di legittimazione attiva, né sotto la forma dell'eccezione di insussistenza del danno, la sostituzione del diritto al tributo con il diritto di credito nei confronti del concessionario.

Il danno che qui è azionato non si sostanzia logicamente nella sola la perdita del la somma di danaro corrispondente al tributo, ma in diverse componenti, di cui la perdita dell'ammontare del tributo non ne è che una, che la Procura ha utilizzato come criterio di quantificazione, ma che non si pone come elemento genetico diretto del danno. In effetti la perdita della somma equivalente al tributo è l'aspetto materiale, per così dire visibile, del danno erariale (anch'esso non ne è la sola componente materiale, peraltro) , ma l'aspetto genetico, per così dire giuridico, è la lesione sotto il profilo giuridico patrimoniale delle posizioni giuridiche soggettive della amministrazione, che si sostanzia nella perdita del diritto ad esigere nei confronti del contribuente, aspetto ben messo in luce dalla Procura.

E non può effettuarsi una sorta di compensazione, come invece pretende di affermare la difesa dei convenuti, tra il diritto pubblicistico ad esigere il tributo e il diritto di credito nei confronti del concessionario, consistente nel diritto a recuperare il tributo non esatto per irregolarità del concessionario., come se si potesse sostituire con pienezza di effetti e a titolo compensativo l'una situazione all'altra. Ciò in quanto la perdita del tributo, e l'attuazione del rapporto pubblicistico di imposta che era stata delegata al concessionario, non può essere compensata patrimonialmente né con diritto della amministrazione ad azionare la procedura tesa all'accertamento dell'obbligo del concessionario di rifondere il tributo stesso (che non rappresenta un diritto di credito), né con il mero obbligo di quest'ultimo di rifondere il tributo illegittimamente non esatto (che è suscettibile di incertezza nella realizzazione, quanto all'esito e ai tempi della sua esecuzione).

La lesione della posizione soggettiva di tipo pubblicistico attraverso la violazione delle norme che regolano il rapporto di esazione e il rapporto di concessione è elemento sufficiente dunque per concretare intanto il diritto al risarcimento del danno patìto dalla amministrazione, danno concreto ed attuale al momento in cui la lesione si concreta, e parametrato ai tributi non riscossi. La definizione, poi, del rapporto obbligatorio tra la amministrazione ed il concessionario, con tutte le sue variabili (legate alla concreta soddisfazione del credito in sede di esecuzione, ai tempi di realizzazione dello stesso, ed ad ogni altra modalità che incide sul quantum) non rileva in questo giudizio, poiché il danno è al momento concreto e attuale.

Ciò senza contare che anche a voler identificate l'oggetto di questa azione con il diritto al tributo come, infondatamente, prospetta la difesa dei convenuti, le conclusioni sopra raggiunte sotto il profilo della attualità e concretezza dell'interesse ad agire sarebbero identiche, e ciò perché rimane egualmente certo, anche seguendo quella prospettazione, che non potrebbe affermarsi l'assenza del danno, o la sua non attualità, sino a quando il credito nei confronti del concessionario non sia stato esatto effettivamente.

VII. Va conclusivamente affermata la responsabilità dei convenuti, sussistendone tutti gli elementi, sia a carico del Concessionario che a carico dell'agente convenuto, per l'ammontare indicato in citazione, oltre ad interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo. Tuttavia, in considerazione del diverso titolo di responsabilità ascritta ed effettivamente imputabile ai convenuti, e della diversa partecipazione volitiva alla determinazione dell'evento dannoso, nonché della portata causale della condotta rispetto alla determinazione del danno, va affermata la responsabilità del Concessionario della riscossione per l'intera somma, e dell'agente della riscossione sino a concorrenza di un decimo della somma totale.

In particolare, va individuata come obbligazione principale l'obbligazione del Concessionario della riscossione, che ha agito con dolo, e come obbligazione sussidiaria l'obbligazione dell'agente della riscossione, che ha agito con colpa grave, nella considerazione che la affermazione della natura sussidiaria della obbligazione del soggetto responsabile per colpa grave , in caso di concorso di responsabilità con soggetto che ha agito con dolo, costituisce il mezzo, nell'ambito del sistema di responsabilità amministrativo-patrimoniale, per l'applicazione integrale e corretta delle norme della novella di cui all'art.1, cc.1 quater e 1 quinques aggiunti dall'art. 3 del d.lo. 23.10.1996, n.543, convertito dalla legge n. 639/96(cfr. SS.RR.19.1.1999 n. 4/QM). Pertanto, la sentenza di condanna deve essere eseguita prima nei confronti del debitore principale, e poi nei confronti del debitore sussidiario nei limiti della somma al cui pagamento egli è stato condannato, ma solo subordinatamente al tentativo, non portato a buon esito dall'amministrazione danneggiata, di realizzare il proprio credito.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciandosi, respinge le eccezioni di carenza di giurisdizione, di difetto legittimazione attiva, di difetto di legittimazione passiva, di cessata materia del contendere, e condanna i convenuti a risarcire a favore della Camera di Commercio di Bologna la somma di euro 231.711,79, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giudizio, da porsi a carico interamente ed in via principale ai convenuti Ge.Ri.Co. s.p.a. con sede in Mestre, via Torino n. 164, nella persona del legale rappresentate pro-tempore, e GEST LINE S.p.A., società incorporante la Ge.ri.co. S.p.A. nelle more del presente giudizio, nonché Cardine Banca s.p.a., e S. Paolo IMI s.p.a. nella qualità di successore di detto Istituto, ed in via sussidiaria e fino a concorrenza di un decimo della somma totale, a carico della convenuta agente della riscossione Z.T.

Le spese sono poste a carico della parte soccombente e sono liquidate in euro 876,31 (ottocentosettantasei euro//31).

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 7.7.2004.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to (Dr.ssa Chiara Bersani) f.to (Dr. Giovanni D'Antino Settevendemmie)

Depositata in Segreteria il 31/01/2005

Il Direttore di Segreteria

f.to Dott.ssa Valeria Sama

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