Palazzo Silvani

Thursday, May 22, 2008

IL GIUSTO PROCESSO


1. Il processo " giusto ", regolato dalla legge. - 2. Il contraddittorio in condizioni di parita`, il diritto di difesa ed il processo di durata ragionevole. - 3. Il giusto processo penale. -
4. La motivazione della sentenza. - 5. Il ricorso in Cassazione.
1. Il processo " giusto ", regolato dalla legge.


La parola " processo " indica il " procedimento " che deve essere seguito perché si giunga ad una sentenza. Attraverso il processo si attua la giurisdizione, si riafferma la regola giuridica che è stata violata. Sono evidenti la difficoltà e delicatezza di questo procedimento, che deve essere regolare, equilibrato, in modo che esso giunga alla conclusione (cioè alla sentenza) dopo che le parti hanno potuto esporre le loro ragioni, e dopo che tutte le prove sono state regolarmente acquisite. In passato vi sono stati molti processi che non avevano le caratteristiche del " giusto processo " e che erano la maschera di vendette di carattere personale o politico. Il termine " giusto processo ", che è derivazione anglosassone, tende proprio a mettere in luce quegli aspetti che ogni processo dovrebbe avere, e che sono attualmente previsti dall'articolo 111 della Costituzione, che afferma: " la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge ".
2. Il contraddittorio in condizioni di parita` , il diritto di difesa ed il processo di durata ragionevole.
Ogni processo ha tre soggetti.Vi sono due " parti " ed il giudice.Le due parti sono:innanzitutto la parte (cioè il soggetto) che inizia il processo, e che nel linguaggio giuridico è chiamata: " attore ", nel senso che " agisce " in giudizio;in secondo luogo, la parte (il soggetto) che è citata e convocata davanti al giudice, e che è chiamata: " convenuto ".Il giudice è il " terzo " soggetto, davanti al quale si presentano le due " parti " litiganti per esporre le loro ragioni.La prima caratteristica che ogni processo deve avere è che le due " parti " del processo siano ascoltate dal giudice. " Sia ascoltata anche l'altra parte ", stabiliva un'antica regola del diritto romano. Ma attualmente si pretende qualcosa di più , e cioè che le due parti contendenti espongano le loro ragioni in contraddittorio fra di loro ed in condizioni di parità. Questa regola è particolarmente importante. Anche se una delle parti è costituita da un ente pubblico, o da un organo della pubblica amministrazione, deve esservi una posizione di parità: i due soggetti devono avere eguali possibilità di esporre le proprie ragioni davanti al giudice e di fornire le prove che ritengono più persuasive per sostenere le proprie tesi.Si tenga conto che questa regola, che è attualmente prevista nelle norme costituzionali (recentemente modificate con la legge costituzionale 2/1999), non è stata ancora compiutamente attuata, e la disciplina legislativa dei processi davanti al giudice amministrativo tende a privilegiare la pubblica amministrazione, che si trova in posizione di superiorità, e non di parità con la parte privata. Vi è poi da considerare che il processo è considerato giusto quando è rispettato il diritto di difesa, e il convenuto (o l'imputato, se si tratta di processo penale) può esporre le proprie ragioni, sottoponendole all'attenzione del giudice.In passato vi sono stati dei processi politici nei quali gli imputati non potevano parlare, e bastava soltanto la loro identificazione per mandarli alla ghigliottina o davanti al plotone di esecuzione. Vi sono stati anche dei processi nei quali gli imputati, minacciati nelle famiglie, confessavano dei reati che non avevano mai commesso (con la promessa - non mantenuta - di un trattamento mite). Tutto ciò ha violato, con il diritto alla difesa, il diritto ad un giusto processo. Oltre a ciò , il processo è considerato giusto quando è rapido. Nel procedimento giurisdizionale, il giudice, dopo avere ascoltato l'accusa e la difesa, emana la sentenza. Questo procedimento deve essere veloce, rapido, perché la lentezza della giustizia è una forma di negata giustizia. La lentezza dei processi nel nostro paese è un male antico, ed è stato denunciato da tempo, ma senza grandi risultati. Il Muratori e lo stesso Beccaria (nonché altri studiosi) hanno lamentato la lunghezza estenuante dei processi, che alimenta le parcelle degli avvocati, ma lascia in sospeso delle situazioni che devono invece essere risolte. Una giustizia che arriva tardi, non è giustizia.L'articolo 111 della Costituzione (" la legge assicura la ragionevole Durata del processo ") indica che questo problema dovrà essere risolto da una legge futura, che dovrà assicurare al processo una durata " ragionevole ".Allo stato attuale, quindi, il cammino della giustizia è ancora lento.
3. Il giusto processo penale.
Le regole per il " giusto processo penale " sono dettagliate, e riguardano vari aspetti di questo procedimento che più di ogni altro incide sulla libertà e sulla dignità della persona.Il giusto processo penale ha la finalità di garantire che la persona, accusata ingiustamente o privata in via cautelativa della libertà personale, possa compiutamente difendersi.Si deve anche tenere conto che nel vigente sistema giuridico è stabilita la presunzione di innocenza, e quindi la persona accusata di un reato, sino a quando non vi sarà una sentenza definitiva (e cioè non più appellabile), deve essere considerata innocente.Questa regola può sollevare delle perplessità in coloro che ritengono che in certi casi sia necessaria una giustizia molto rapida, senza troppi cavilli e formalismi, ma essa appare come una regola di civiltà giuridica, e comporta anche le seguenti conseguenze:
la persona accusata di un reato deve essere, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente dell'accusa che è stata elevata a suo carico e dei motivi di essa;
deve poter disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa;
deve poter interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico;
deve poter ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore;
deve poter essere assistita da un interprete, nell'ipotesi che non comprenda o non parli la lingua impiegata nel processo.Oltre a ciò , è previsto che anche nella formazione della prova vi sia il contraddittorio. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni prodotte da chi non ha voluto rispondere alle domande da parte dell'imputato o del suo difensore. A quanto esposto si deve aggiungere che la legge 24 marzo 2001, n. 89 ha stabilito un'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Si tratta di un'attuazione limitata di queste regole che si applicano soltanto per il processo penale (e non, quindi, per il processo civile e amministrativo); una compiuta tutela della persona comporterebbe che esse fossero rispettate in tutti i tipi di processi.
4. La motivazione della sentenza.
Un'altra garanzia processuale è quella della motivazione della sentenza.In certi momenti storici, vi sono state delle sentenze dove la pena (talora di morte) era inflitta senza motivazione. Quelle non erano sentenze, ma semplici omicidi nascosti sotto la maschera di un falso processo. Infatti, la sentenza non può essere costituita soltanto dal dispositivo (cioè da quella parte della sentenza che decide, dispone: ad esempio, il Sig. Bianchi è condannato a 2 anni di carcere; oppure il Sig. Rossi è condannato a restituire al Sig. Neri la somma di 2000 euro, ecc.) Il dispositivo è la conseguenza di un ragionamento del giudice nel quale sono analizzati gli elementi di fatto, le prove, e questi elementi di fatto sono considerati in base alle norme di legge che il giudice deve fare rispettare.Questo complesso ragionamento del giudice è la motivazione della sentenza, che deve essere resa pubblica, in modo che, ad esempio, sia l'imputato Sig. Bianchi, sia tutta la collettività, conoscano le ragioni per cui il Sig. Bianchi è stato condannato. Se le ragioni non saranno convincenti, il Sig. Bianchi potrà ricorrere in Appello, e poi (in un terzo grado per motivi di diritto) in Cassazione, affinché la sentenza sia modificata. Nella pratica quotidiana, specie penale, viene prima pronunciato pubblicamente il dispositivo (cioè quello che è stato disposto, deciso) e la motivazione scritta (che talora è complessa, e tiene conto dei vari argomenti proposti dalle due parti in giudizio) è resa pubblica successivamente, con il " deposito " della sentenza integrale nella cancelleria.
5. Il ricorso in Cassazione.
Un'altra forma di garanzia contro i provvedimenti sulla libertà personale è prevista nella Costituzione (articolo 111, comma 7) che stabilisce che contro le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronun- ciati dai giudici ordinari e speciali, e viziati da violazione di legge, è sempre ammesso il ricorso in Cassazione per violazione di legge. Questa previsione (che stabilisce delle limitazioni per le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti) deve essere inquadrata nel momento in cui è stata emanata la Costituzione, allorché la Corte di cassazione era l'unico organo giurisdizionale di " livello " superiore. Anche oggi la Corte di cassazione ha la posizione di suprema magistratura ordinaria, ma alcuni problemi relativi alla libertà personale sono stati demandati al " Tribunale della libertà " (che è il Tribunale del Capoluogo di provincia nel quale ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento: non si tratta quindi di un nuovo Tribunale, ma di un procedimento speciale per il riesame di provvedimenti restrittivi della libertà personale).

OROSCOPO:
se si và a sentenza a fine giugno,c'è la condanna certa
se si arriva a settembre (pare di no) potrebbe essere un tantino piu' favorevole...

sarebbe tutto prescritto.........ma............
e allora cosa aspettiamo......condanniamoli questiì delinquenti!!!!
Come sempre in tutte le "nostre "storie.....tocca sempre all'autore materiale
e non al mandante......come dire condannare dodici prostitute e non il pappa!!!!!


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